IL PRETORE Sciogliendo la riserva in data 6 febbraio 1990; Ribadito, come da precedente odinanza del 19 dicembre 1988, che l'istanza azionata dal ricorrente di vedersi riconosciuta dall'I.N.P.S. la maggiorazione di cui alla legge n. 140/1985 sulla pensione di titolarita' (n. 2837617 cat. 10) trova, anche allo stato e sia pure in vigenza dell'art. 6 della legge 29 dicembre 1988, n. 544, preclusione insuperabile, con specifico riferimento al periodo dal 1 gennaio 1985 al 31 dicembre 1988, nel combinato disposto dell'art. 6, secondo comma, dalla citata normativa del 1985 e nell'art. 6 citato della sopravvenuta disciplian del 1988 che, sia pur estendendo il beneficio considerato anche agli ex combattenti titolari di pensione anteriore al 7 marzo 1968 ne ha previsto la decorrenza dal 1 gennaio 1985 come stabilito, invece, per gli ex combattenti titolari di pensione in data successiva al 7 marzo 1968; Confermato che non appare manifestamente infondato (semmai, accentuato) il dubbiio di illegittimita' costituzionale della specifica regolamentazione rispetto agli artt. 3, primo comma, e 38, secondo comma, della Costituzione non individuandosi ragione e regionevolezza del trattamento differenziato soltanto in base all'avvenuta maturazione, prima o dopo una certa data, del diritto al trattamento pensionistico; Sottolineato che il rilievo dell'istituto (che continua a connettere l'assetto qui discusso alla legge n. 336/1970 istitutiva dei trattamenti di favore per gli ex combattenti nell'ambito del pubblico impiego) appare non solo privo di pregio dal momento che la legge n. 140/1985 si riferisce a tutte le categorie di pensionati ma addirittura smentito dall'intervento del 1988 che, sia pure dal 1 gennaio 1989, ha attribuito il beneficio anche agli ex combettenti titolari di pensione anteriore al 7 marzo 1968; Rilevato, infine, che la differenziazione del trattamento di cui si discute si appalesa tanto piu' arbitraria sol riflettendo sulla attuata penalizzazione degli ex combattenti piu' anziani nonche' di coloro che (tale la situazione dell'attore) fruirono della pensione di invalidita' prima del raggiungimento dell'eta' pensionabile e proprio a causa delle campagne di guerra e della subita prigionia;